mercoledì 1 febbraio 2012

ESENZIONE CANONE RAI


SOGGETTI BENEFICIARI

In base al dettato normativo e secondo quanto specificato nella circolare n. 46/E del 20 settembre
2010, i requisiti per accedere al beneficio sono:
• aver compiuto 75 anni di età entro il termine per il pagamento del canone di abbonamento
RAI (attualmente il 31 gennaio e 31 luglio di ciascun anno);
• non convivere con altri soggetti, diversi dal coniuge, titolari di un reddito proprio;
• possedere un reddito che, unitamente a quello del proprio coniuge, non sia superiore complessivamente
a euro 516,46 per tredici mensilità.
Ai fini del calcolo del reddito utile per fruire del beneficio occorre effettuare la somma del
reddito imputabile al soggetto interessato all’agevolazione e del reddito imputabile al coniuge
dello stesso. Vanno conteggiati i redditi riferiti all’anno precedente a quello per il quale si
intende fruire dell’agevolazione in esame.
Il reddito che rileva ai fini della fruizione dell’agevolazione è dato dalla somma:
• del reddito imponibile risultante dalla dichiarazione dei redditi presentata per l’anno precedente.
Per coloro che sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione, si assume
a riferimento il reddito indicato nel modello CUD;
• dei redditi soggetti ad imposta sostitutiva o ritenuta a titolo di imposta, quali, ad esempio,
gli interessi maturati su depositi bancari, postali, BOT, CCT e altri titoli di Stato, nonché i
proventi di quote di investimenti;
• delle retribuzioni corrisposte da enti o organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche
e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti
direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica;
• dei redditi di fonte estera non tassati in Italia.
Sono esclusi dal calcolo:
• i redditi esenti da Irpef (ad esempio pensioni di guerra, rendite INAIL, pensioni erogate ad
invalidi civili);
• i trattamenti di fine rapporto e relative anticipazioni;
• il reddito della casa di abitazione principale e relative pertinenze;
• i redditi soggetti a tassazione separata

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